Dal 1°ottobre 2024, il datore di lavoro che, svolgendo lavorazioni a rischio elevato che comportino il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, autocertifichi l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità sarà tenuto a trasmettere l’autocertificazione per via esclusivamente telematica in osservanza delle disposizioni dettate dal D.I. 11 giugno 2024, che a sua volta abroga e sostituisce il D.M. 10 marzo 2016.
L’autocertificazione, che è stabilito debba essere presentata per il tramite dei servizi telematici resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (http://servizi.lavoro.gov.it) dal datore di lavoro che occupi almeno 36 lavoratori entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a) e b) della L. n. 68/1999:
a) è predisposta in osservanza della procedura telematica assistita, considerando ogni provincia coinvolta nell’esonero. Infatti, non è ammessa l’eventualità di più autocertificazioni in corso di validità;
b) riporta i dati e le informazioni utili a determinare la quota di riserva, cioè il numero di lavoratori subordinati con disabilità che il datore di lavoro è tenuto ad avere in forza in relazione al numero di lavoratori occupati (base di computo). Come noto, il datore di lavoro che occupi un numero di lavoratori compreso tra 35 e 50 è tenuto ad avere in forza almeno due lavoratori subordinati con disabilità, mentre detta quota è elevata al 7 per cento quando il datore di lavoro occupi almeno 51 lavoratori;
c) indica il numero di lavoratori con disabilità eventualmente già occupati nonché il numero di lavoratori destinati a lavorazioni a rischio elevato che comportino il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, specificando in relazione a ciascuna Provincia nel cui ambito territoriale sono stabilite le unità produttive coinvolte dall’esonero:
- la base di computo,
- il numero di lavoratori addetti a lavorazioni a rischio elevato,
- il numero di lavoratori con disabilità eventualmente già occupati,
- la quota di esonero. Detta quota non può essere superiore alla differenza tra i) la quota di riserva e la quota netta, cioè la quota di riserva calcolata sulla base dei lavoratori in forza escludendo i lavoratori destinati a lavorazioni a rischio elevato, ii) la quota di riserva e il numero di lavoratori con disabilità occupati e iii) al limite massimo esonerabile (pari al 60 per cento della quota di riserva).
Nell’ipotesi d’intervenute variazioni della quota d’esonero, l’autocertificazione deve essere presentata nuovamente entro 60 giorni. Quando la variazione comporti una riduzione del contributo esonerativo, il datore di lavoro che intenda avvalersi di tale riduzione è tenuto a trasmettere l’autocertificazione entro la fine del trimestre in cui è avvenuta la variazione.
Qualora non siano occorse variazioni il datore di lavoro effettua il versamento del contributo per il successivo trimestre.
Il contributo esonerativo è determinato in 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
A prescindere da quanto disposto dal CCNL applicato, il contributo è calcolato considerando 5 giorni lavorativi per settimana e 22 giorni lavorativi al mese, corrispondenti a 2.587,86 euro a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per il quale è certificato l’esonero.(art. 4, c. 1 del D.M. 11 giugno 2024).
Il primo versamento sarà effettuato mediante l’avviso di pagamento generato dal sistema a conclusione della procedura di compilazione dell’autocertificazione e coprirà il periodo compreso tra la data di effettuazione del pagamento e la fine del trimestre.
I pagamenti successivi al primo sono generati dal sistema trimestralmente e devono essere effettuati entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che il datore di lavoro intende coprire con l’esonero (trattasi del giorno 10 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre).
Il mancato versamento del contributo esonerativo comporta il venir meno per il datore di lavoro della possibilità di avvalersi dell’esonero e l’obbligo di presentare entro 60 giorni dalla scadenza del trimestre coperto dal versamento dell’esonero la richiesta d’assunzione dei lavoratori con disabilità.
L’esonero parziale previsto per i datori di lavoro che per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale di lavoratori con disabilità (art. 5, c. 3 della Legge n. 68/1999) è compatibile con l’esonero autocertificato, purché:
- dette distinte forme d’esonero non afferiscano ai medesimi addetti occupati in lavorazioni a rischio elevato;
- le corrispondenti quote d’esonero non superino il limite massimo esonerabile, che, come già precisato, è pari al 60 per cento della quota di riserva (cioè del numero di lavoratori con disabilità che il datore di lavoro è tenuto ad avere in forza).
In via transitoria, i datori di lavoro che al 1° ottobre 2024 già fruiscano dell’esonero sono tenuti a inviare entro il 31 ottobre 2024 una nuova certificazione attestante il numero di esoneri di ciascuna provincia interessata. Tale nuova autocertificazione consente al datore di lavoro di avvalersi del regime di esonero senza soluzione di continuità rispetto al trimestre precedente (luglio-settembre 2024).
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.