L’art. 11, c. 1, lett. a) e b) del D.L. n. 131/2024, in vigore dal 17 settembre 2024, apporta significative modificazioni alle norme che disciplinano la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato disposta dal giudice, introducendo un differente criterio per la quantificazione del risarcimento dovuto al lavoratore.
Nella formulazione vigente al 16 settembre 2024, il citato art. 28, c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevedeva che nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice avrebbe condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno stabilendo un’indennità onnicomprensiva in misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
Stando alla formulazione dell’art. 28, c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 vigente dal 17 settembre 2024, è ammessa l’eventualità che il giudice condanni il datore di lavoro al pagamento di un’indennità in misura superiore a 12 mensilità quando il lavoratore abbia dimostrato di aver subìto un maggior danno.
Resta inteso che:
- nel determinare la misura dell’indennità, il giudice tiene conto del numero di lavoratori occupati, delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità di servizio del lavoratore nonché del comportamento e delle condizioni delle parti (art. 8 della Legge n. 604/1966);
- detta indennità ristora integralmente il pregiudizio subìto dal lavoratore, ivi comprese le conseguenze di natura retributiva e contributiva inerenti al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha disposto la ricostituzione del rapporto di lavoro.
A far tempo dal 17 settembre 2024 è abrogato l’art. 28, c. 3 del D.Lgs. n. 81/2015; tale norma prevedeva che in presenza di una disposizione del contratto collettivo di lavoro che prevedesse l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a tempo determinato nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità sarebbe stato ridotto da 12 a 6 mesi.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.