In sede di conversione ai sensi della Legge 7 ottobre 2024, n. 143, è introdotto l’art. 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, in forza del quale per l’anno 2024 è riconosciuta un’indennità pari a € 100,00 lordi a ciascun lavoratore subordinato quando ricorrano congiuntamente le condizioni di seguito elencate:
- il reddito del lavoratore interessato non sia superiore a € 28.000,00. Alla determinazione del reddito concorrono i redditi effettivamente percepiti da anche da lavoratori soggetti al regime speciale per impatriati;
In ogni caso, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (art. 10, c. 3-bis del D.P.R. n. 917/1986);
- il lavoratore abbia a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato oppure abbia un figlio in relazione al quale sussistano anche le circostanze di cui all’art. 12, c. 1, lett. c), e nello specifico:
- manchi l’altro genitore o questi non abbia riconosciuto il figlio naturale e il lavoratore interessato non sia coniugato o, se coniugato, risulti essere successivamente legalmente ed effettivamente separato,
- trattasi di un figlio adottivo, affidato o affiliato del solo lavoratore beneficiario dell’indennità e questi non sia coniugato o, se coniugato, risulti essere successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente – escludendo dal novero le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati – sia d’importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente di cui all’art. 13, c. 1 del D.P.R. n. 917/1986.
Ove spettante, detta indennità è rapportata al periodo di lavoro e non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.