Con circolare congiunta 24 ottobre 2024, il Ministero dell’Interno ha reso precisazioni con riguardo ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non stagionali con riferimento all’anno 2025.
Flussi d'ingresso
Per quanto concerne l’ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale, esso è consentito in relazione ai settori economici e alle occupazioni di seguito elencati: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici.
Per l’anno 2025 le quote complessive d’ingresso sono così suddivise:
- 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale. Di queste 25.000 unità sono riservate a cittadini di stati con accordi vigenti in materia migratoria e 28.000 a cittadini di Stati con i quali nel triennio 2023-2025 entrino in vigore accordi di cooperazione;
- 730 ingressi per lavoro autonomo. Di questi, una quota pari a 500 è riservata a:
1) imprenditori che intendano realizzare un piano d’investimenti di interesse per l'economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
2) liberi professionisti che intendano esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
3) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente contemplati in forza del D.I. 11 maggio 2011, n. 850 (trattasi, a titolo esemplificativo, dello straniero che rivesta la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato o revisore dei conti di una società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni);
4) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati,
5) cittadini stranieri che intendono costituire imprese ‘start-up innovative’ (Legge n. 221/2012) e che siano titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa stessa;
- 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.
La ripartizione delle quote complessive più sopra indicate tra Regioni e Province autonome sarà determinata mediante apposita circolare ministeriale.
Procedura per l'ingresso del lavoratore straniero
La procedura per l’ingresso del lavoratore straniero è articolata come segue:
A) ciascun datore di lavoro può presentare sino a tre richieste di nulla osta accedendo al Portale Servizi ALI per la profilazione (‘utente privato’). Tale limite non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’istanza sia presentata per il tramite di un intermediario abilitato all’esercizio della professione di consulente del lavoro (art. 1 della Legge n. 12/1979). La trasmissione dell’istanza di rilascio di nullaosta è consentita a condizione che:
- il codice ATECO dell’istante sia compreso nei settori produttivi più sopra elencati,
- il richiedente abbia registrato la propria PEC nella banca dati i) INI-PEC (se obbligato all’iscrizione nel Registro delle Imprese) o INAD;
- unitamente alla domanda sia trasmessa l’asseverazione mediante la quale è certificato il rispetto dei presupposti contrattuali previsti dalla vigente normativa (art. 24-bis)
Tale fase deve essere preceduta dalla preventiva verifica presso il Centro per l’Impiego dell’indisponibilità di un lavoratore già presente nel territorio nazionale. Essa s’intende esperita quando non sia data un’espressa risposta entro 8 giorni dalla richiesta;
B) precompilazione della richiesta di nulla osta al lavoro accedendo al Portale Servizi ALI nel periodo compreso tra:
- il 1° e il 30 novembre 2024 per i ‘click day’ del 5, 7 e 12 febbraio 2025,
- il 1° al 31 luglio 2025, per il ‘click day’ del 1° ottobre 2025;
C) attribuzione di un codice di attivazione della domanda, sempre che i controlli di veridicità delle dichiarazioni non abbiano rilevato anomalie di sorta. L’esito dei controlli è comunicato allo Sportello unico per l’immigrazione. L’inserimento dell’anzidetto codice consentirà di accedere alla procedura telematica per la compilazione della domanda;
D) entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione della conclusione con esito favorevole delle attività di verifica, il datore di lavoro è tenuto a confermare per via telematica la domanda di nulla osta;
E) entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, le parti sottoscrivono il contratto di soggiorno apponendo una forma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, senza che si renda necessaria la presenza fisica presso lo Sportello unico per l’Immigrazione. La firma del lavoratore può essere autografa;
F) entro il medesimo termine di 8 giorni dall’ingresso del lavoratore straniero in Italia, il contratto di soggiorno è trasmesso allo Sportello unico per l’immigrazione.
Il presente non prende in esame quanto disposto con riguardo al lavoro stagionale e al settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, in relazione ai quali la procedura prevede specifiche fasi.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.